Occorre essere in possesso di certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale.
Il contrassegno ha la durata di 5 anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.
Regole per il rinnovo
Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità ( Art. 1 D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151 ):
- contrassegno disabili definitivo (con validità per cinque anni): alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.
- contrassegno disabili temporaneo: è possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.